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L’art. 1882 del C.C. recita “[…] l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga […] a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”
Il verificarsi quindi di un evento dannoso ed improvviso, determina una riduzione di reddito, o di cumulo di ricchezze precedentemente programmate, e questo può rappresentare un danno per il sostentamento dell’intero nucleo familiare.
Partendo all’analisi delle coperture assicurative esistenti, e dall’analisi dei tuoi bisogni, con noi, tuoi unico referente presso le compagnie, puoi sottoscrivere le seguenti tipologie di polizze: